Art. 13 c. 1 lett. b,c - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
COLLABORATORI DS - STAFF DI DIREZIONE
SETTORE | RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI |
Gestione degli alunni | Caiazzo - Muscolino - Quanzo - Riboni |
Gestione del personale docente/ATA | Tadioli - Riboni - Tripodi |
Amministrativo-contabile | Cavallari - Isabella Valenzi |
Gestione dell'informazione-protocollo | Bardelli |